Inserito il 27 marzo 2015 alle 12:12:00 da segreteria. IT - DOCENTI
COMUNICAZIONE N. 316 Responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione: Solari – Palombo Prot. n° 2808/B1 Ufficio presidenza Porto Santo Stefano, 27/03/2015 All’albo A tutti i docenti dell’ ISIS “ R.Del Rosso – G. Da Verrazzano” E p.c. Al personale A.T.A. Oggetto: Compresenze Facendo seguito ad alcune richieste del personale si dispone quanto segue 1. I docenti di sostegno, i docenti di conversazione e i docenti tecnico – pratici sono docenti di classe e quindi, in caso di bisogno, possono fare lezione senza l’altro docente titolare 2. Non esiste una gerarchia tra i docenti suddetti ed il docente di materie curricolari 3. Le attività dei docenti di sostegno sono strettamente collegate al P.E.I. e quindi possono esistere momenti in cui l’integrazione dell’allievo diversamente abile avviene in classe e quando è opportuno che le lezioni avvengano in altri spazi esterni alla classe 4. Occorre affidare ai docenti di sostegno ore di supplenza in altre classi per sostituire docenti assenti solo in caso di bisogno e dopo avere valutato altre soluzioni. In questo caso l’allievo diversamente abile seguito dall’insegnante suddetto va inserito nella classe di appartenenza 5. Il docente di sostegno è docente di classe ma ha la funzione principale di procedere alla migliore integrazione dell’allievo diversamente abile ; pertanto nel caso in cui gli allievi diversamente abili siano assenti, i docenti di sostegno vanno utilizzati prioritariamente su altri allievi diversamente abili o con difficoltà, successivamente per effettuare supplenze nella classe di appartenenza o in altre classi e, come ipotesi residuale, in compresenza con l’insegnante di materie curriculari della classe di appartenenza dell’allievo diversamente abile assente. 6. Il docente è responsabile degli allievi della classe in cui svolge le lezioni secondo l’orario e l’organizzazione impartita . 7. In caso di compresenza tale responsabilità è ovviamente condivisa, ma nel caso in cui il docente di sostegno segua l’allievo fuori dall’aula, il docente di materie curricolari rimane il solo responsabile relativamente agli allievi presenti in classe mentre l’insegnante di sostegno è responsabile solo dell’allievo diversamente abile che gli è stato affidato
Distinti saluti Questo documento verrà inserito nella voce “comunicazioni” del sito www.daverrazzano.it F.to
Il Dirigente Scolastico (Prof. Enzo Sbrolli) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
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