Inserito il 18 maggio 2016 alle 08:24:00 da segreteria. IT - TUTTI
COMUNICAZIONE N. 387 Responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione: Solari - Palombo Prot. n° 4405/A5 del 16/05/2016 Porto Santo Stefano, 14/05/2016 All’albo A tutti gli studenti dell’ ISIS “ R. Del Rosso – G. Da Verrazzano” A tutti i docenti dell’ ISIS “ R. Del Rosso – G. Da Verrazzano” Oggetto: Documentazione crediti formativi
I documenti di cui all’oggetto devono essere presentati dagli studenti entro il giorno 27-05-2016 al coordinatore della classe interessata. Di seguito si ricordano le norme principali 1. Le esperienze che danno luogo all'acquisizione dei crediti formativi, di cui all'art. 12 del Regolamento citato in premessa, sono acquisite, al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport. 2. La partecipazione ad iniziative complementari ed integrative non dà luogo all'acquisizione dei crediti formativi, ma rientra tra le esperienze acquisite all'interno della scuola di appartenenza, che concorrono alla definizione del credito scolastico. 3. I criteri di valutazione delle esperienze citate devono essere conformi a quanto previsto all'art. 12 del D.P.R. 23.7.98, n. 323 e tener conto della rilevanza qualitativa delle esperienze, anche con riguardo a quelle relative alla formazione personale, civile e sociale dei candidati. 4. I consigli di classe procedono alla valutazione dei crediti formativi, sulla base di indicazioni e parametri preventivamente individuati dal collegio dei docenti al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni dei consigli di classe medesimi, e in relazione agli obiettivi formativi ed educativi propri dell'indirizzo di studi e dei corsi interessati. Art. 12 D.P.R. 323: Art. 12 - Crediti formativi 1. Ai fini previsti dal presente regolamento, il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l'esame di Stato; la coerenza, che può essere individuata nell'omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel loro approfondimento, nel loro ampliamento, nella loro concreta attuazione, è accertata per i candidati interni e per i candidati esterni, rispettivamente, dai consigli di classe e dalle commissioni d'esame. I consigli di classe e le commissioni d'esame potranno avvalersi, a questo fine, del supporto fornito dall'amministrazione scolastica e dall'Osservatorio di cui all'articolo 14. Il Ministro della pubblica istruzione individua le tipologie di esperienze che danno luogo al credito formativo con proprio decreto.(N.d.R.) 2. Le certificazioni comprovanti attività lavorativa devono indicare l'ente a cui sono stati versati i contributi di assistenza e previdenza ovvero le disposizioni normative che escludano l'obbligo dell'adempimento contributivo. 3. Le certificazioni dei crediti formativi acquisiti all'estero sono convalidate dall'autorità diplomatica o consolare. Distinti saluti
Questo documento verrà inserito nella voce “comunicazioni” del sito www.daverrazzano.it F.to
Il Dirigente Scolastico (Prof. Enzo Sbrolli) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
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